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Tolleranze costruttive: cosa sono e quando sono ammesse?

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    Tolleranze costruttive: cosa sono e quando sono ammesse?

    Il Decreto Salva Casa introduce importanti novitĂ  riguardanti le tolleranze costruttive ed esecutive degli immobili, con l’obiettivo di facilitare l’ottenimento dello stato legittimo degli edifici. Questo stato è cruciale per le compravendite immobiliari e per la realizzazione di nuovi interventi edilizi. Ma cosa comportano esattamente queste modifiche?

    Tolleranze costruttive: nuove percentuali

    Le tolleranze costruttive si riferiscono a scostamenti minori rispetto ai parametri autorizzati di un progetto edilizio, come altezza, distacchi, cubatura e superficie coperta. In passato, le tolleranze accettate erano stabilite al 2% delle dimensioni specificate nel progetto allegato al permesso di costruzione. Tuttavia, con il Decreto Salva Casa, queste percentuali vengono modulate in base alla superficie utile dell’immobile:

    • 2% per proprietĂ  immobiliari con superficie utile superiore ai 500 mq;
    • 3% per proprietĂ  immobiliari con superficie utile tra i 300 e i 500 mq;
    • 4% per proprietĂ  immobiliari con superficie utile tra i 100 e i 300 mq;
    • 5% per proprietĂ  immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 mq.

    Queste variazioni si applicano anche agli interventi con importanza paesaggistica. Nell’eventualitĂ  che gli scostamenti delle opere eseguite in correzione, riguardo ai progetti autorizzati si mantengono entro questi nuovi limiti, non sarĂ  necessaria un’ulteriore autorizzazione paesaggistica.

    Incremento delle tolleranze esecutive

    Le tolleranze esecutive riguardano irregolaritĂ  emerse durante i lavori che non costituiscono violazioni edilizie o urbanistiche. Prima del decreto, queste tolleranze includevano variazioni geometriche, finiture, collocazione degli impianti e opere interne. Il Decreto Salva Casa amplia queste tolleranze per interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, includendo:

    • Dimensionamento minore dell’edificio;
    • L’assenza di realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
    • IrregolaritĂ  geometriche minori e modifiche alle finiture;
    • Esecuzione difforme di opere di manutenzione abituale;
    • Correzioni di errori progettuali e rappresentazioni progettuali errate.

    Dichiarazione e Controlli

    Per ottenere lo stato legittimo, il tecnico abilitato deve attestare i limiti di variazione costruttiva ed esecutiva . Nelle zone a rischio sismico elevato, l’attestazione deve confermare il rispetto delle direttive per costruzioni in zone soggette a sismi. Questa dichiarazione, corredata da documentazione tecnica dettagliata, deve essere trasmessa allo ufficio unico per conseguimento approvazione dell’ufficio tecnico regionale.

    Inoltre, il tecnico deve allegare l’autorizzazione per l’inizio dei lavori o l’attestazione della formazione del silenzio assenso. In caso di diseguaglianze minori, è richiesta una notificazione asseverata che confermi il trascorso del termine per le verifiche regionali senza richieste di documenti integrativi.

    Impatto e Sanzioni

    Le nuove disposizioni non possono limitare i diritti dei terzi, quindi i tecnici devono verificare questa eventualitĂ  e presentare i titoli edilizi per rimuovere eventuali limitazioni. Il decreto prevede anche sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci.

    Il Decreto Salva Casa non semplifica le procedure, ma le rende più definite e trasparenti. Sebbene le nuove regole possano sembrare un appesantimento burocratico, esse mirano a chiarire il quadro normativo e a facilitare la legittimazione degli immobili, aumentando così il numero di proprietà che possono essere regolarmente commercializzate.

    angelapiaccione

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